(Accordo - Art. 12)
                             Articolo 12 
 
  1.   Se   un'Amministrazione   doganale   lo   richiede,    l'altra
Amministrazione doganale avvia indagini su  operazioni  che  sono,  o
sembrano essere, contrarie alla legislazione doganale in  vigore  nel
territorio dello  Stato  dell'Amministrazione  doganale  richiedente,
provvedendo  poi  a  trasmettere   gli   esiti   di   tali   indagini
all'Amministrazione doganale richiedente. 
  2. Queste indagini vengono condotte conformemente alla normativa in
vigore  nel  territorio  dello  Stato  dell'Amministrazione  doganale
adita. Quest'ultima procede come se stesse agendo per conto proprio. 
  3. Nel caso in  cui  l'Amministrazione  doganale  adita  non  fosse
idonea ad adempiere alla  richiesta,  essa  provvede  a  trasmetterla
tempestivamente    all'Amministrazione     competente     chiedendone
contemporaneamente la cooperazione.