Articolo 12 1. Se un'Amministrazione doganale lo richiede, l'altra Amministrazione doganale avvia indagini su operazioni che sono, o sembrano essere, contrarie alla legislazione doganale in vigore nel territorio dello Stato dell'Amministrazione doganale richiedente, provvedendo poi a trasmettere gli esiti di tali indagini all'Amministrazione doganale richiedente. 2. Queste indagini vengono condotte conformemente alla normativa in vigore nel territorio dello Stato dell'Amministrazione doganale adita. Quest'ultima procede come se stesse agendo per conto proprio. 3. Nel caso in cui l'Amministrazione doganale adita non fosse idonea ad adempiere alla richiesta, essa provvede a trasmetterla tempestivamente all'Amministrazione competente chiedendone contemporaneamente la cooperazione.