Articolo 13 1. Su richiesta scritta, al fine di indagare su una infrazione doganale, funzionari all'uopo designati dall'Amministrazione doganale richiedente possono, con l'autorizzazione dell'Amministrazione doganale adita e alle condizioni eventualmente imposte da quest'ultima: a) consultare negli uffici dell'Amministrazione doganale adita documenti, dossier ed altri dati pertinenti allo scopo di estrarne informazioni concernenti quella infrazione; b) procurarsi copie di questi documenti, dossier e altri dati pertinenti concernenti quella infrazione doganale; c) assistere alle indagini effettuate dall'Amministrazione doganale adita sul territorio doganale della Parte adita, e utili all'Amministrazione doganale richiedente. 2. Quando, alle condizioni previste al paragrafo 1 di questo Articolo, funzionari dell'Amministrazione doganale richiedente siano presenti sul territorio dell'altra Parte, essi devono essere in grado di fornire la prova della loro funzione e dell'incarico loro assegnato. 3. Essi beneficiano sul posto della stessa protezione ed assistenza accordate ai funzionari doganali dell'altra Parte dalla legislazione in vigore sul territorio dei quest'ultima e sono responsabili di ogni infrazione eventualmente commessa.