(Accordo - Art. 13)
                             Articolo 13 
 
  1. Su richiesta scritta, al fine  di  indagare  su  una  infrazione
doganale, funzionari all'uopo designati dall'Amministrazione doganale
richiedente  possono,   con   l'autorizzazione   dell'Amministrazione
doganale  adita  e   alle   condizioni   eventualmente   imposte   da
quest'ultima: 
  a) consultare  negli  uffici  dell'Amministrazione  doganale  adita
documenti, dossier ed altri dati pertinenti allo  scopo  di  estrarne
informazioni concernenti quella infrazione; 
  b) procurarsi copie di  questi  documenti,  dossier  e  altri  dati
pertinenti concernenti quella infrazione doganale; 
  c) assistere alle indagini effettuate dall'Amministrazione doganale
adita  sul  territorio  doganale   della   Parte   adita,   e   utili
all'Amministrazione doganale richiedente. 
  2. Quando, alle  condizioni  previste  al  paragrafo  1  di  questo
Articolo, funzionari dell'Amministrazione doganale richiedente  siano
presenti sul territorio dell'altra Parte, essi devono essere in grado
di  fornire  la  prova  della  loro  funzione  e  dell'incarico  loro
assegnato. 
  3. Essi beneficiano sul posto della stessa protezione ed assistenza
accordate ai funzionari doganali dell'altra Parte dalla  legislazione
in vigore sul territorio dei quest'ultima e sono responsabili di ogni
infrazione eventualmente commessa.