(Accordo - Art. 36)
                             ARTICOLO 36 
 
Comitato speciale per la cooperazione  doganale  e  la  facilitazione
                            degli scambi 
 
1. Le parti concordano di  istituire  un  comitato  speciale  per  la
cooperazione doganale e la facilitazione  degli  scambi  composto  di
rappresentanti delle parti. La  data  e  l'ordine  del  giorno  delle
riunioni del  comitato  vengono  preventivamente  concordati  tra  le
parti, che esercitano la presidenza secondo una rotazione annuale. Il
comitato riferisce al comitato CARIFORUM-CE per  il  commercio  e  lo
sviluppo. 
2. Il comitato e' incaricato di: 
a) sorvegliare l'attuazione e  l'amministrazione  delle  disposizioni
del presente capo; 
b) svolgere i compiti e le funzioni di cui al protocollo I; 
c) agire quale sede di consultazione tra le parti in  relazione  agli
obblighi previsti dal protocollo II; 
d) rafforzare la cooperazione e il dialogo tra le parti in materia di
tariffe, legislazione e procedure doganali, assistenza amministrativa
reciproca in  materia  doganale,  norme  di  origine  e  cooperazione
amministrativa; 
e) discutere temi connessi alle attivita' di assistenza tecnica.