ARTICOLO 36 Comitato speciale per la cooperazione doganale e la facilitazione degli scambi 1. Le parti concordano di istituire un comitato speciale per la cooperazione doganale e la facilitazione degli scambi composto di rappresentanti delle parti. La data e l'ordine del giorno delle riunioni del comitato vengono preventivamente concordati tra le parti, che esercitano la presidenza secondo una rotazione annuale. Il comitato riferisce al comitato CARIFORUM-CE per il commercio e lo sviluppo. 2. Il comitato e' incaricato di: a) sorvegliare l'attuazione e l'amministrazione delle disposizioni del presente capo; b) svolgere i compiti e le funzioni di cui al protocollo I; c) agire quale sede di consultazione tra le parti in relazione agli obblighi previsti dal protocollo II; d) rafforzare la cooperazione e il dialogo tra le parti in materia di tariffe, legislazione e procedure doganali, assistenza amministrativa reciproca in materia doganale, norme di origine e cooperazione amministrativa; e) discutere temi connessi alle attivita' di assistenza tecnica.