ARTICOLO 22
Politica di investimento
1. Il direttore generale attua una politica di investimento del MES
improntata al principio di prudenza atta a garantire la sua massima
affidabilita' creditizia, conformemente alle direttive adottate dal
consiglio di amministrazione e da questo periodicamente riesaminate.
Il MES e' autorizzato ad utilizzare parte dei profitti rivenienti dai
suoi investimenti per la copertura dei propri costi operativi ed
amministrativi.
2. La gestione del MES deve essere conforme ai principi della buona
gestione delle finanze e dei rischi.