ARTICOLO 23
Politica in materia di dividendi
1. Il consiglio di amministrazione puo' decidere, a maggioranza
semplice, di distribuire un dividendo ai membri del MES ove
l'ammontare del capitale versato e del fondo di riserva superino il
livello determinato per garantire la capacita' di erogazione dei
prestiti del MES e allorquando i profitti dell'investimento non siano
necessari per sopperire alla carenza di fondi per rimborsare i
creditori. I dividendi sono distribuiti in proporzione agli apporti
di capitale, tenendo in considerazione l'eventualita' di pagamento
accelerato di cui all'articolo 41, paragrafo 3.
2. Fintanto che il MES non abbia prestato assistenza finanziaria a
uno dei suoi membri, i profitti rivenienti dall'investimento del
capitale versato del MES sono restituiti ai suoi membri in
proporzione ai rispettivi apporti di capitale, previa detrazione dei
costi operativi, a condizione che la capacita' di erogare prestiti
determinata sia effettivamente pienamente disponibile.
3. Il direttore generale attua la politica in materia di dividendi
per il MES conformemente alle direttive adottate dal consiglio di
amministrazione.