ARTICOLO 25
Copertura delle perdite
1. Le perdite derivanti dalle operazioni del MES sono imputate:
a) in primo luogo, in conto al fondo di riserva,
b) in secondo luogo, in conto al capitale versato e
c) infine, in conto ad un adeguato importo di capitale autorizzato
non versato, richiesto ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 3.
2. Se un membro del MES non procede al pagamento da esso dovuto
nell'ambito di una richiesta di capitale effettuato ai sensi
dell'articolo 9, paragrafi 2 e 3, una nuova richiesta di' capitale,
incrementato, e' indirizzata a tutti i membri del MES al fine di
garantire che il MES riceva l'importo totale del capitale versato
necessario. Il consiglio dei governatori assume opportuni
provvedimenti tesi a garantire che il membro del MES interessato
saldi il proprio debito nei confronti del MES entro un termine
ragionevole. Il consiglio dei governatori e' autorizzato a richiedere
il pagamento di interessi di mora sull'importo dovuto.
3. Quando un membro del MES salda il proprio debito al MES ai sensi
del paragrafo 2, il capitale eccedente e' rimborsato agli altri
membri del MES secondo le regole adottate dal consiglio dei
governatori.