ARTICOLO 30
Collegio dei revisori
1. Il collegio dei revisori e' composto da cinque membri nominati dal
consiglio dei governatori sulla base della loro competenza in materia
di revisione e gestione finanziaria e comprende due membri delle
istituzioni supreme di controllo dei conti dei membri del MES a
rotazione, nonche' un membro della Corte dei conti europea.
2. I membri del collegio dei revisori sono indipendenti. Essi non
chiedono ne' accettano istruzioni dagli organi direttivi del MES, dai
membri del MES o da altri organismi pubblici o privati.
3. Il collegio dei revisori redige revisioni indipendenti. Lo stesso
controlla i conti del MES e verifica la regolarita' dei conti
operativi e del bilancio di esercizio. Esso ha pieno accesso a tutti
i documenti del MES necessari per l'espletamento delle sue funzioni.
4. Il collegio dei revisori puo' in ogni momento informare il
consiglio d'amministrazione degli esiti della sua revisione. Su base
annuale, trasmette una relazione al consiglio dei governatori.
5. Il consiglio dei governatori mette la relazione annuale a
disposizione dei parlamenti nazionali e delle istituzioni supreme in
materia di controllo dei membri del MES e della Corte dei conti
europea.
6. Le materie relative al presente articolo sono precisate nello
statuto del MES.