Art. 55 Una Commissione composta di sette membri, cinque dei quali saranno nominali dalle principali Potenze alleate e associate, uno dallo Stato czeco-slovacco e uno dall'Austria, sara' costituita entro quindici giorni dall'entrata in vigore del presento trattato, per determinare sui luoghi il tracciato della linea di frontiera stabilita all'art. 27, parte II (Frontiera dell'Austria). Le decisioni della Commissione saranno prese a maggioranza o avranno carattere obbligatorio per le Parti interessate.