(Trattato-art. 55)
 
                               Art. 55 
 
 
  Una Commissione composta di sette membri, cinque dei quali  saranno
nominali dalle principali Potenze  alleate  e  associate,  uno  dallo
Stato czeco-slovacco  e  uno  dall'Austria,  sara'  costituita  entro
quindici giorni dall'entrata in vigore  del  presento  trattato,  per
determinare  sui  luoghi  il  tracciato  della  linea  di   frontiera
stabilita all'art. 27, parte II (Frontiera dell'Austria). 
 
  Le decisioni  della  Commissione  saranno  prese  a  maggioranza  o
avranno carattere obbligatorio per le Parti interessate.