(Trattato-art. 57)
 
                               Art. 57 
 
 
  Lo Stato czeco-slovacco accetta, consentendo alla  loro  inserzione
in un trattato con le  principali  Potenze  alleate  e  esercita,  le
disposizioni che queste Potenza stimeranno necessarie  per  tutelare,
nel detto Stato, gli interessi dagli abitanti che differiscono  dalla
maggioranza della popolazione per razza, per religione o per lingua. 
 
  Lo Stato czeco-slovacco consente parimente alla inserzione,  in  un
trattato  con  le  principali  Potenze  alleate  e  associate,  nelle
disposizioni che queste Potenze stimeranno necessarie per  assicurare
la liberta' del transito e un equo regime al  commercio  delle  altre
Nazioni.