Art. 58 La proporzione e la natura degli oneri finanziari dell'antico Impero d'Austria che lo Stato czeco-slovacco dovra' assumere, in ragione del territorio posto sotto la sua sovranita', saranno stabilite in Conformita' dell'art. 203, parte IX (Clausole finanziarie) del presente trattato. Convenzioni ulteriori definiranno le questioni che non saranno state definite dal presente trattato o che potessero derivare dalla cessione del detto territorio.