(Trattato-art. 58)
 
                               Art. 58 
 
 
  La proporzione e  la  natura  degli  oneri  finanziari  dell'antico
Impero d'Austria che lo  Stato  czeco-slovacco  dovra'  assumere,  in
ragione  del  territorio  posto  sotto  la  sua  sovranita',  saranno
stabilite  in  Conformita'  dell'art.   203,   parte   IX   (Clausole
finanziarie) del presente trattato. 
 
  Convenzioni ulteriori definiranno  le  questioni  che  non  saranno
state definite dal presente trattato o che potessero  derivare  dalla
cessione del detto territorio.