(Regolamento-art. 20)
 
                              Art. 20. 
 
 
  I beni mobili dello Stato si distinguono come segue: 
 
    a) mobili destinati al servizio civile governativo  cioe'  arredi
degli uffici, collezioni di  leggi  e  decreti,  utensili,  macchine,
attrezzi e simili; 
 
    b) oggetti mobili destinati alla difesa  dello  Stato,  cioe'  il
materiale da guerra per l'esercito, per l'armata e per l'aeronautica; 
 
    c)  diritti  ed  azioni  che  a  norma  del  Codice  civile  sono
considerati conte beni mobili.