(Regolamento-art. 21)
 
                              Art. 21. 
 
 
  Ciascun ministero  provvede  all'amministrazione  dei  beni  mobili
assegnati ad uso proprio o dei servizi da esso dipendenti. 
 
  I titoli e valori facenti parte del  patrimonio  dello  Stato  sono
amministrati dal ministero delle  finanze  anche  quando  il  reddito
relativo sia destinato a scopi  che  rientrino  nella  competenza  di
altri ministeri.