(Regolamento-art. 23)
 
                              Art. 23. 
 
 
  Per quanto riguarda la formazione  di  nuovi  inventari,  lo  stato
degli esistenti, le modificazioni da  recarvisi  e  la  registrazione
delle  variazioni,  tutte   le   amministrazioni   governative   sono
sottoposte alla vigilanza del ministero delle finanze il  quale  puo'
sempre accertare  l'esistenza  degli  oggetti  in  conformita'  delle
scritture. 
 
  Le norme da seguirsi in proposito  formano  oggetto  di  istruzioni
speciali  da  emanarsi  dal  ministero  delle   finanze,   ragioneria
generale, di concerto colle amministrazioni interessate.