(Regolamento-art. 24)
 
                              Art. 24. 
 
 
  Ciascun inventario  per  i  beni  di  cui  alle  lettere  a)  e  b)
dell'articolo 20 deve presentare: 
 
    a) la  designazione  degli  stabilimenti  e  dei  locali  in  cui
trovansi gli oggetti; 
 
    b) la denominazione e descrizione  di  essi  oggetti  secondo  la
diversa loro natura e specie; 
 
    c) la quantita' o numero degli oggetti secondo le varie specie; 
 
    d) la classificazione, ove sia possibile, in nuovi, usati e fuori
d'uso; 
 
    e) il valore. 
 
  I diritti e le azioni di cui alla lettera c) del detto articolo  20
vengono descritti in separati inventari.