(Regolamento-art. 26)
 
                              Art. 26. 
 
 
  In ciascun ministero ed in  ciascuno  degli  uffici  dipendenti  il
consegnatario  responsabile  degli  arredi,  della   mobilia,   degli
utensili ed altro deve essere un impiegato del ruolo  organico  della
stessa amministrazione. 
 
  In casi eccezionali e col consenso del ministro delle finanze  tale
incarico presso i ministeri puo' essere affidato a un funzionario del
ruolo delle ragionerie centrali.