(Regolamento-art. 27)
 
                              Art. 27. 
 
 
  Gl'inventari devono essere fatti  in  tre  esemplari,  firmati  dal
consegnatario e dal funzionario dell'amministrazione locale  che  da'
la consegna, ed autenticati  dal  capo  ragioniere  della  competente
amministrazione centrale. 
 
  L'amministrazione  centrale,   l'amministrazione   locale   ed   il
consegnatario conservano uno dei detti esemplari.