(Regolamento-art. 29)
 
                              Art. 29. 
 
 
  I consegnatari degli oggetti e delle materie di cui alle lettere a)
e b) dell'art. 20 sono personalmente responsabili dei  beni  ricevuti
in custodia, fino a che non ne abbiano ottenuto legale discarico. 
 
  Non possono introdurre nei magazzini o altri luoghi di  custodia  e
di deposito, ne' estrarne cosa alcuna, senza  un  ordine  scritto  in
conformita' dei regolamenti speciali. 
 
  La trasformazione,  la  diminuzione  o  la  perdita  degli  oggetti
consegnati dev'essere giustificata nelle forme e nei  modi  stabiliti
dai regolamenti dei diversi servizi. 
 
  I consegnatari non sono direttamente e  personalmente  responsabili
dell'abusiva e colpevole deteriorazione  degli  oggetti  regolarmente
dati in uso ad impiegati  od  affidati  ad  uscieri  per  ragione  di
servizio,  se  non  in  quanto  abbiano  omesso  di  adoprare  quella
vigilanza che loro incombe nei limiti  delle  attribuzioni  del  loro
ufficio, ed a norma delle speciali  discipline  d'ordine  e  servizio
interno. 
 
  I consegnatari dei diritti  ed  azioni  indicati  alla  lettera  c)
dell'articolo 20 rispondono anche delle variazioni  che  subiscono  i
crediti loro affidati.