(Regolamento-art. 30)
 
                              Art. 30. 
 
 
  Ogni  consegnatario  di  oggetti  mobili  tiene  in   evidenza   la
situazione della contabilita' del materiale di cui risponde,  secondo
le quantita', le destinazioni e  le  classificazioni  risultanti  dal
relativo inventario; nota a debito gli oggetti di nuova  introduzione
e  a  credito  quelli  estratti,  e  tutte   le   variazioni   e   le
trasformazioni, cosi' pel numero come per la qualita' e specie, e pel
valore. 
 
  A tale effetto, oltre all'inventario, egli deve tenere un  registro
d'entrata e  d'uscita  in  corrispondenza  coll'inventario  medesimo.
Devono  inoltre  essere  tenuti   dalle   ragionerie   degli   uffici
provinciali  e  compartimentali  tutti  quei  libri  e  registri  che
occorrono, per avere  sempre  in  evidenza  la  gestione  di  ciascun
consegnatario secondo le specialita' e l'importanza dei vari servizi.