(Regolamento-art. 33)
 
                              Art. 33. 
 
 
  Nel  conto  giudiziale   di   cui   all'articolo   precedente,   il
consegnatario si da' debito dei beni mobili  avuti  in  consegna  non
solo secondo la specie, qualita' e categoria di  ciascuno,  ma  anche
secondo il valore risultante dagli inventari. In caso di deficienza o
di  mancata  giustificazione,  il   consegnatario   e'   responsabile
dell'oggetto in natura, o del prezzo corrente del medesimo.