Art. 33. Nel conto giudiziale di cui all'articolo precedente, il consegnatario si da' debito dei beni mobili avuti in consegna non solo secondo la specie, qualita' e categoria di ciascuno, ma anche secondo il valore risultante dagli inventari. In caso di deficienza o di mancata giustificazione, il consegnatario e' responsabile dell'oggetto in natura, o del prezzo corrente del medesimo.