(Regolamento-art. 34)
 
                              Art. 34. 
 
 
  Gli  oggetti  mobili  non  possono  essere  dati  in  pagamento  ai
creditori dello Stato. 
 
  Possono soltanto cedersi agli  appaltatori  di  opere  i  materiali
derivanti   dalla   demolizione,   riparazione,   trasformazione    o
sostituzione di fabbriche, di macchine e  di  altri  oggetti  mobili,
giusta il disposto dell'art. 52.