(Regolamento-art. 35)
 
                              Art. 35. 
 
 
  Gli oggetti mobili divenuti inservibili e la mobilia degli uffici e
degli  alloggi  governativi,  che  non   occorra   di   ulteriormente
conservare nei magazzini  o  negli  stabilimenti  dello  Stato,  sono
alienati per cura del provveditorato generale  dello  Stato  o  delle
amministrazioni militari, se trattisi di oggetti ad esse spettanti. 
 
  Di ogni vendita si fa constare  mediante  variazione  nel  relativo
inventario.