Art. 35. Gli oggetti mobili divenuti inservibili e la mobilia degli uffici e degli alloggi governativi, che non occorra di ulteriormente conservare nei magazzini o negli stabilimenti dello Stato, sono alienati per cura del provveditorato generale dello Stato o delle amministrazioni militari, se trattisi di oggetti ad esse spettanti. Di ogni vendita si fa constare mediante variazione nel relativo inventario.