(Codice Penale-art. 40)
                              Art. 40. 
 
                      (Rapporto di causalita') 
 
  Nessuno puo' essere punito per un fatto preveduto dalla legge  come
reato, se l'evento dannoso o pericoloso, da cui dipende la  esistenza
del reato, non e' conseguenza della sua azione od omissione. 
 
  Non impedire un evento, che si ha l'obbligo giuridico di  impedire,
equivale a cagionarlo.