Art. 40.
(Rapporto di causalita')
Nessuno puo' essere punito per un fatto preveduto dalla legge come
reato, se l'evento dannoso o pericoloso, da cui dipende la esistenza
del reato, non e' conseguenza della sua azione od omissione.
Non impedire un evento, che si ha l'obbligo giuridico di impedire,
equivale a cagionarlo.