(Codice Penale-art. 41)
                              Art. 41. 
 
                         (Concorso di cause) 
 
  Il concorso di cause  preesistenti  o  simultanee  o  sopravvenute,
anche se indipendenti dall'azione od  omissione  del  colpevole,  non
esclude il  rapporto  di  causalita'  fra  l'azione  od  omissione  e
l'evento. 
 
  Le cause sopravvenute escludono il rapporto  di  causalita'  quando
sono state da sole sufficienti a determinare l'evento. In  tal  caso,
se l'azione od omissione precedentemente commessa costituisce per se'
un reato, si applica la pena per questo stabilita. 
 
  Le disposizioni precedenti  si  applicano  anche  quando  la  causa
preesistente o simultanea o sopravvenuta consiste nel fatto  illecito
altrui.