(Codice Penale-art. 43)
                              Art. 43. 
 
                  (Elemento psicologico del reato) 
 
  Il delitto: 
 
  e' doloso,  o  secondo  l'intenzione,  quando  l'evento  dannoso  o
pericoloso, che e' il risultato dell'azione od omissione e da cui  la
legge fa dipendere l'esistenza del delitto, e' dall'agente  preveduto
e voluto come conseguenza della propria azione od omissione; 
 
  e' preterintenzionale, o oltre l'intenzione, quando dall'azione  od
omissione deriva un evento dannoso o pericoloso piu' grave di  quello
voluto dall'agente; 
 
  e' colposo,  o  contro  l'intenzione,  quando  l'evento,  anche  se
preveduto, non e'  voluto  dall'agente  e  si  verifica  a  causa  di
negligenza o imprudenza  o  imperizia,  ovvero  per  inosservanza  di
leggi, regolamenti, ordini o discipline. 
 
  La distinzione tra reato  doloso  e  reato  colposo,  stabilita  da
questo  articolo  per   i   delitti,   si   applica   altresi'   alle
contravvenzioni, ogni qualvolta per queste  la  legge  penale  faccia
dipendere da tale distinzione un qualsiasi effetto giuridico.