(Codice Penale-art. 44)
                              Art. 44. 
 
                (Condizione obiettiva di punibilita') 
 
  Quando,  per  la  punibilita'  del  reato,  la  legge  richiede  il
verificarsi di una condizione, il colpevole risponde del reato, anche
se l'evento, da cui dipende il verificarsi della condizione,  non  e'
da lui voluto.