(Codice di procedura penale-art. 45)
 
                               Art. 45 
 
                        (Casi di connessione) 
 
  Si ha connessione dei procedimenti nei casi seguenti: 
 
  1° se i reati per cui si procede sono stati commessi  nello  stesso
tempo da piu' persone riunite o da piu'  persone  anche  in  tempi  e
luoghi diversi, ma in concorso tra loro, ovvero da  piu'  persone  in
danno reciprocamente le une delle altre; 
 
  2° se dei reati per cui si procede gli uni sono stati commessi  per
eseguire o per occultare gli altri o in occasione  di  questi  ovvero
per conseguirne o assicurarne al colpevole o ad altri il profitto, il
prezzo, il prodotto o l'impunita'; 
 
  3° se una persona e' imputata di piu' reati; 
 
  4° se la prova di un reato o di una circostanza di  esso  influisce
sulla prova di un altro reato o di una sua circostanza.