Art. 45 (Casi di connessione) Si ha connessione dei procedimenti nei casi seguenti: 1° se i reati per cui si procede sono stati commessi nello stesso tempo da piu' persone riunite o da piu' persone anche in tempi e luoghi diversi, ma in concorso tra loro, ovvero da piu' persone in danno reciprocamente le une delle altre; 2° se dei reati per cui si procede gli uni sono stati commessi per eseguire o per occultare gli altri o in occasione di questi ovvero per conseguirne o assicurarne al colpevole o ad altri il profitto, il prezzo, il prodotto o l'impunita'; 3° se una persona e' imputata di piu' reati; 4° se la prova di un reato o di una circostanza di esso influisce sulla prova di un altro reato o di una sua circostanza.