Art. 46 (Effetti della connessione sulla competenza per materia) Se alcuno dei procedimenti connessi appartiene alla competenza della corte d'assise e gli altri alla competenza del tribunale o del pretore, la competenza appartiene per tutti alla corte d'assise; negli altri casi appartiene al tribunale, qualora alcuno dei procedimenti sia di sua competenza. Se nell'istruzione si manifesta per alcuni imputati o per qualche reato la necessita' di indagini, per le quali non si possa procedere prontamente alla chiusura dell'istruzione e sussistono particolari motivi perche' questa non sia ritardata, il magistrato puo' provvedere per quei reati o per quegli imputati per i quali l'istruzione e' completa continuandola per gli altri. Le norme per l'istruzione e per il giudizio da osservarsi davanti al giudice competente per connessione si applicano a tutti i procedimenti connessi.