(Codice di procedura penale-art. 46)
 
                               Art. 46 
 
      (Effetti della connessione sulla competenza per materia) 
 
  Se alcuno dei  procedimenti  connessi  appartiene  alla  competenza
della corte d'assise e gli altri alla competenza del tribunale o  del
pretore, la competenza appartiene  per  tutti  alla  corte  d'assise;
negli  altri  casi  appartiene  al  tribunale,  qualora  alcuno   dei
procedimenti sia di sua competenza. 
 
  Se nell'istruzione si manifesta per alcuni imputati o  per  qualche
reato la necessita' di indagini, per le quali non si possa  procedere
prontamente alla chiusura dell'istruzione  e  sussistono  particolari
motivi  perche'  questa  non  sia  ritardata,  il   magistrato   puo'
provvedere  per  quei  reati  o  per  quegli  imputati  per  i  quali
l'istruzione e' completa continuandola per gli altri. 
 
  Le norme per l'istruzione e per il giudizio da  osservarsi  davanti
al  giudice  competente  per  connessione  si  applicano  a  tutti  i
procedimenti connessi.