Art. 48 (Altre regole relative agli effetti della connessione sulla competenza per territorio) La competenza per i procedimenti connessi rispetto ai quali piu' giudici sono egualmente competenti per materia appartiene, quando i reati sono di pari gravita' e sono stati commessi in pari numero in circoscrizioni diverse della stessa corte d'appello, al giudice designato dalla sezione istruttoria presso la corte medesima. In questo caso ciascuno degli uffici del pubblico ministero trasmette col suo parere gli atti alla sezione istruttoria, che provvede d'urgenza con ordinanza con la quale designa il giudice che deve giudicare di tutti i reati; se pero' la sezione istruttoria ritiene per ragioni di convenienza di ordinare la separazione dei procedimenti ne rinvia la cognizione ai giudici rispettivamente competenti per territorio. Se i predetti reati sono stati commessi in circoscrizioni di diversi distretti di corte d'appello provvede nello stesso modo la corte di cassazione. Qualora i vari reati siano stati separatamente giudicati in primo grado e sia stato proposto appello, il giudice di secondo grado competente per territorio per i vari procedimenti puo' provvedere con unico giudizio per tutti gli appelli.