(Codice di procedura penale-art. 48)
 
                               Art. 48 
 
(Altre  regole  relative  agli  effetti   della   connessione   sulla
                     competenza per territorio) 
 
  La competenza per i procedimenti connessi rispetto  ai  quali  piu'
giudici sono egualmente competenti per materia appartiene,  quando  i
reati sono di pari gravita' e sono stati commessi in pari  numero  in
circoscrizioni diverse  della  stessa  corte  d'appello,  al  giudice
designato dalla sezione istruttoria  presso  la  corte  medesima.  In
questo caso ciascuno degli uffici del  pubblico  ministero  trasmette
col suo parere  gli  atti  alla  sezione  istruttoria,  che  provvede
d'urgenza con ordinanza con la quale  designa  il  giudice  che  deve
giudicare di tutti i reati; se pero' la sezione  istruttoria  ritiene
per  ragioni  di  convenienza  di   ordinare   la   separazione   dei
procedimenti ne  rinvia  la  cognizione  ai  giudici  rispettivamente
competenti per territorio. 
 
  Se i predetti  reati  sono  stati  commessi  in  circoscrizioni  di
diversi distretti di corte d'appello provvede nello  stesso  modo  la
corte di cassazione. 
 
  Qualora i vari reati siano stati separatamente giudicati  in  primo
grado e sia stato proposto  appello,  il  giudice  di  secondo  grado
competente per territorio per i vari procedimenti puo' provvedere con
unico giudizio per tutti gli appelli.