(Codice di procedura penale-art. 49)
 
                               Art. 49 
 
(Effetti   della   connessione   sulla   competenza    dell'Autorita'
       giudiziaria ordinaria e su quella di giudici speciali) 
 
  Se i procedimenti  connessi  appartengono  alcuni  alla  competenza
dell'Autorita', giudiziaria ordinaria  e  altri  alla  competenza  di
giudici speciali diversi dall'Alta Corte di giustizia e dai tribunali
militari, e' competente per tutti il giudice ordinario. 
 
  Nondimeno la corte di cassazione su ricorso del pubblico  ministero
presso il giudice ordinario o a richiesta del giudice speciale ovvero
risolvendo un conflitto puo' ordinare per ragioni di convenienza  con
sentenza la separazione dei procedimenti. 
 
  Nel  caso   di   connessione   fra   procedimenti   di   competenza
dell'Autorita' giudiziaria ordinaria  e  procedimenti  di  competenza
dell'Alta Corte di giustizia o dei tribunali militari  la  competenza
per tutti  appartiene  al  giudice  speciale.  Questi  tuttavia  puo'
ordinare per ragioni di convenienza con  provvedimento  insindacabile
la separazione dei procedimenti.