Art. 49 (Effetti della connessione sulla competenza dell'Autorita' giudiziaria ordinaria e su quella di giudici speciali) Se i procedimenti connessi appartengono alcuni alla competenza dell'Autorita', giudiziaria ordinaria e altri alla competenza di giudici speciali diversi dall'Alta Corte di giustizia e dai tribunali militari, e' competente per tutti il giudice ordinario. Nondimeno la corte di cassazione su ricorso del pubblico ministero presso il giudice ordinario o a richiesta del giudice speciale ovvero risolvendo un conflitto puo' ordinare per ragioni di convenienza con sentenza la separazione dei procedimenti. Nel caso di connessione fra procedimenti di competenza dell'Autorita' giudiziaria ordinaria e procedimenti di competenza dell'Alta Corte di giustizia o dei tribunali militari la competenza per tutti appartiene al giudice speciale. Questi tuttavia puo' ordinare per ragioni di convenienza con provvedimento insindacabile la separazione dei procedimenti.