Art. 56. Art. 1 della Legge 30 giugno 1920, n. 906, che approva l'art. 5 dello stato di previsione del Ministero del tesoro 1920-21. Art. 2 R. decreto-legge 31 marzo 1925, n. 364. Art. 9 Legge 14 giugno 1928, n. 1815. Art. 25 Legge 27 maggio 1929, n. 848. Ai titolari delle parrocchie della citta' di Roma contemplate dall'art. 2, n. 3 della legge 19 giugno 1873, n. 1402, viene corrisposto sul bilancio del Fondo di beneficenza e di religione nella citta' di Roma, su domanda degli investiti con decorrenza dal 1° luglio 1920 per le parrocchie provviste di titolare a quella data, o altrimenti dalla data della nomina del nuovo investito, un assegno supplementare uguale all'aumento di cinque decimi del limite della congrua stabilito per ciascuna parrocchia in applicazione dell'articolo medesimo, e del successivo art. 3 ultimo comma. Dal 1° aprile 1925 il limite della congrua per i detti parroci e' elevato a L. 6000 a carico dello stesso bilancio.