(Testo Unico-art. 56)
 
                              Art. 56. 
 
 
Art. 1 della Legge 30 giugno 1920, n. 906, che approva l'art. 5 dello
stato di previsione del Ministero  del  tesoro  1920-21.  Art.  2  R.
decreto-legge 31 marzo 1925, n. 364. Art. 9 Legge 14 giugno 1928,  n.
             1815. Art. 25 Legge 27 maggio 1929, n. 848. 
 
  Ai titolari delle  parrocchie  della  citta'  di  Roma  contemplate
dall'art. 2, n.  3  della  legge  19  giugno  1873,  n.  1402,  viene
corrisposto sul bilancio del Fondo  di  beneficenza  e  di  religione
nella citta' di Roma, su domanda degli investiti con  decorrenza  dal
1° luglio 1920 per le parrocchie provviste di titolare a quella data,
o altrimenti dalla data della nomina del nuovo investito, un  assegno
supplementare uguale all'aumento di cinque decimi  del  limite  della
congrua   stabilito   per   ciascuna   parrocchia   in   applicazione
dell'articolo medesimo, e del successivo art. 3 ultimo comma. 
  Dal 1° aprile 1925 il limite della congrua per i detti  parroci  e'
elevato a L. 6000 a carico dello stesso bilancio.