Art. 57. Art. 2 R. decreto-legge 31 marzo 1925, n. 364. Art. 9 Legge 14 giugno 1928, n. 1315. Art. 25 Legge 27 maggio 1929, n. 848. Dal 1° aprile 1925 il limite della congrua di L. 6000 e' esteso ai titolari di tutte le parrocchie non contemplate nello articolo precedente ed esistenti nel territorio del comune di Roma a detta data. Il supplemento di congrua eventualmente dovuto viene corrisposto sul bilancio del Fondo per il culto fino al limite di L. 3500, e del Fondo di beneficenza e di religione nella citta' di Roma per la differenza fino al limite di L. 6000. Ai titolari delle parrocchie erette posteriormente al 1° aprile 1925 e' concesso il supplemento di congrua nei limiti e nelle misure di cui sopra.