(Testo Unico-art. 57)
 
                              Art. 57. 
 
 
Art. 2 R. decreto-legge 31 marzo 1925, n. 364. Art. 9 Legge 14 giugno
        1928, n. 1315. Art. 25 Legge 27 maggio 1929, n. 848. 
 
  Dal 1° aprile 1925 il limite della congrua di L. 6000 e' esteso  ai
titolari di  tutte  le  parrocchie  non  contemplate  nello  articolo
precedente ed esistenti nel territorio del comune  di  Roma  a  detta
data. 
  Il supplemento di congrua eventualmente  dovuto  viene  corrisposto
sul bilancio del Fondo per il culto fino al limite di L. 3500, e  del
Fondo di beneficenza e di religione  nella  citta'  di  Roma  per  la
differenza fino al limite di L. 6000. 
  Ai titolari delle parrocchie erette  posteriormente  al  1°  aprile
1925 e' concesso il supplemento di congrua nei limiti e nelle  misure
di cui sopra.