Art. 58. Art. 2, comma 2° R. decreto-legge 31 marzo 1925, n. 364. Art. 9 Legge 14 giugno 1928, n. 1515. Art. 25 Legge 27 maggio 1929, n. 848. A decorrere dal 1° aprile 1925, su domanda degli investiti, viene corrisposto sul bilancio del Fondo di beneficenza e di religione nella citta' di Roma, ai canonici e beneficiati minori delle chiese collegiate non soppresse ai termini della legge 19 giugno 1873, n. 1402, un assegno supplementare di congrua, nei limiti stabiliti dall'art. 33, comma 1°. Per i detti canonici e beneficiati minori non e' applicabile la condizione di cui all'ultimo comma del citato articolo.