(Testo Unico-art. 58)
 
                              Art. 58. 
 
 
Art. 2, comma 2° R. decreto-legge 31 marzo 1925, n. 364. Art. 9 Legge
   14 giugno 1928, n. 1515. Art. 25 Legge 27 maggio 1929, n. 848. 
 
  A decorrere dal 1° aprile 1925, su domanda degli  investiti,  viene
corrisposto sul bilancio del Fondo  di  beneficenza  e  di  religione
nella citta' di Roma, ai canonici e beneficiati minori  delle  chiese
collegiate non soppresse ai termini della legge 19  giugno  1873,  n.
1402, un assegno  supplementare  di  congrua,  nei  limiti  stabiliti
dall'art. 33, comma 1°. 
  Per i detti canonici e beneficiati minori  non  e'  applicabile  la
condizione di cui all'ultimo comma del citato articolo.