Art. 59. Art. 23 e 30 del Concordato con la Santa Sede reso esecutivo con l'art. 1 della Legge 27 maggio 1929, n. 810. La concessione dei supplementi di congrua non ancora liquidati al 7 giugno 1929 a favore degli investiti delle vicarie, delle parrocchie, dei capitoli cattedrali, delle chiese collegiate non soppresse, nonche' delle mense vescovili appartenenti attualmente alle diocesi suburbicarie ed alla citta' di Roma, viene fatta sulla base di una dichiarazione resa annualmente, sotto la propria responsabilita', dal Vescovo Suburbicario per le diocesi e dal Cardinale Vicario per la citta' di Roma, attestante l'ammontare dei redditi che su dette mense e patrimoni sono corrisposti ai beneficiati. Nel caso di nuovo assetto delle diocesi suburbicarie si continueranno a corrispondere tutti gli assegni dovuti a norma delle presenti disposizioni ai titolari delle mense e agli altri investiti dei benefici.