(Testo Unico-art. 59)
 
                              Art. 59. 
 
 
Art. 23 e 30 del Concordato con la  Santa  Sede  reso  esecutivo  con
            l'art. 1 della Legge 27 maggio 1929, n. 810. 
 
  La concessione dei supplementi di congrua non ancora liquidati al 7
giugno 1929 a favore degli investiti delle vicarie, delle parrocchie,
dei capitoli  cattedrali,  delle  chiese  collegiate  non  soppresse,
nonche' delle mense vescovili appartenenti attualmente  alle  diocesi
suburbicarie ed alla citta' di Roma, viene fatta sulla  base  di  una
dichiarazione resa annualmente, sotto la propria responsabilita', dal
Vescovo Suburbicario per le diocesi e dal Cardinale  Vicario  per  la
citta' di Roma, attestante l'ammontare dei redditi che su dette mense
e patrimoni sono corrisposti ai beneficiati. 
  Nel  caso  di  nuovo  assetto   delle   diocesi   suburbicarie   si
continueranno a corrispondere tutti gli assegni dovuti a norma  delle
presenti disposizioni ai titolari delle mense e agli altri  investiti
dei benefici.