(Regolamento-art. 29)
 
                              Art. 29. 
 
  Agli effetti della concessione del supplemento di congrua  fino  al
limite di L. 6000, sono  tenuti  a  presentare  la  relativa  domanda
soltanto  i  titolari  delle  parrocchie  del  comune  di  Roma   non
contemplate dalla legge 19 giugno 1873, n. 1402.