(Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza-art. 18)
 
                              Art. 18. 
 
                        (Art. 17 T. U. 1926). 
 
  I promotori di una riunione in luogo pubblico o aperto al  pubblico
devono darne avviso, almeno tre giorni prima, al questore. 
 
  E' considerata pubblica anche una riunione, che, sebbene indetta in
forma privata, tuttavia per il luogo in cui sara' tenuta,  o  per  il
numero delle persone che dovranno intervenirvi,  o  per  lo  scopo  o
l'oggetto di essa, ha carattere di riunione non privata. 
 
  I contravventori sono puniti con l'arresto fino a sei  mesi  e  con
l'ammenda da lire mille a quattromila. Con le stesse pene sono puniti
coloro che nelle riunioni predette prendono la parola. 
 
  Il questore, nel caso di omesso avviso ovvero per ragioni di ordine
pubblico, di moralita' o di sanita' pubblica, puo'  impedire  che  la
riunione abbia luogo e  puo',  per  le  stesse  ragioni,  prescrivere
modalita' di tempo e di luogo alla riunione. 
 
  I contravventori al divieto o alle prescrizioni dell'Autorita' sono
puniti con l'arresto fino a un anno e con l'ammenda da lire duemila a
quattromila. Con le stesse pene sono puniti coloro che nelle predette
riunioni prendono la parola. 
 
  Non e' punibile chi, prima dell'ingiunzione  dell'Autorita'  o  per
obbedire ad essa, si ritira dalla riunione. 
 
  Le disposizioni di questo articolo non si applicano  alla  riunioni
elettorali.