(Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza-art. 22)
 
                              Art. 22. 
 
                        (Art. 21 T. U. 1926). 
 
  Quando, nei  casi  preveduti  dagli  articoli  precedenti,  occorre
disciogliere una riunione  pubblica  od  un  assembramento  in  luogo
pubblico od aperto al pubblico, le persone riunite od assembrate sono
invitate a disciogliersi dagli ufficiali di pubblica sicurezza o,  in
loro assenza, dagli ufficiali o  dai  sottufficiali  dei  carabinieri
Reali.