(Testo unico-art. 25)
                              Art. 25. 
 
(Art. 1, R. decreto-legge 7 ottobre  1926,  n.  1977  -  Art.  1,  R.
decreto-legge 14 giugno 1928, n. 1590 - Art. 38, R. decreto-legge  28
        agosto 1931, n. 1227 - Legge 16 giugno 1932, n. 812). 
 
  Gli studi di ingegneria si  compiono  in  cinque  anni;  essi  sono
divisi in due corsi:  uno  biennale  di  studi  propedeutici  ed  uno
triennale di studi di applicazione. 
  Il corso biennale di studi propedeutici puo' essere seguito  presso
tutte le Facolta' di scienze matematiche, fisiche e naturali e presso
gli Istituti superiori d'ingegneria di Milano e di Torino. 
  Il predetto corso biennale puo' essere inoltre seguito presso la R.
Accademia navale di Livorno, presso la R. Accademia di artiglieria  e
genio di Torino e presso la R. Accademia aeronautica di Caserta. 
  Il corso triennale di studi di  applicazione  puo'  essere  seguito
presso tutti gl'Istituti superiori d'ingegneria. Il  primo  anno  del
detto  corso  triennale  puo'  essere  seguito  anche  presso  la  R.
Accademia navale di Livorno e presso la R. Accademia  aeronautica  di
Caserta. 
  L'esame di licenza dal biennio propedeutico, da sostenersi  con  le
norme di cui all'art. 161, avra' effetto, ai fini dell'ammissione  al
corso triennale di applicazione, soltanto per  quegli  allievi  delle
tre  Accademie,  che,  all'atto  dell'ammissione  al  corso  biennale
predetto, siano forniti del titolo di studi medi di cui all'art. 143. 
  Le norme concernenti l'organizzazione e il funzionamento del  corso
propedeutico presso le tre Accademie e del primo anno di applicazione
presso le Accademie navale di Livorno e aeronautica di  Caserta  sono
emanate e, occorrendo, modificate, con decreto Reale, su proposta dei
Ministri  interessati,  di  concerto   con   quelli   dell'educazione
nazionale e delle finanze.