Art. 25. (Art. 1, R. decreto-legge 7 ottobre 1926, n. 1977 - Art. 1, R. decreto-legge 14 giugno 1928, n. 1590 - Art. 38, R. decreto-legge 28 agosto 1931, n. 1227 - Legge 16 giugno 1932, n. 812). Gli studi di ingegneria si compiono in cinque anni; essi sono divisi in due corsi: uno biennale di studi propedeutici ed uno triennale di studi di applicazione. Il corso biennale di studi propedeutici puo' essere seguito presso tutte le Facolta' di scienze matematiche, fisiche e naturali e presso gli Istituti superiori d'ingegneria di Milano e di Torino. Il predetto corso biennale puo' essere inoltre seguito presso la R. Accademia navale di Livorno, presso la R. Accademia di artiglieria e genio di Torino e presso la R. Accademia aeronautica di Caserta. Il corso triennale di studi di applicazione puo' essere seguito presso tutti gl'Istituti superiori d'ingegneria. Il primo anno del detto corso triennale puo' essere seguito anche presso la R. Accademia navale di Livorno e presso la R. Accademia aeronautica di Caserta. L'esame di licenza dal biennio propedeutico, da sostenersi con le norme di cui all'art. 161, avra' effetto, ai fini dell'ammissione al corso triennale di applicazione, soltanto per quegli allievi delle tre Accademie, che, all'atto dell'ammissione al corso biennale predetto, siano forniti del titolo di studi medi di cui all'art. 143. Le norme concernenti l'organizzazione e il funzionamento del corso propedeutico presso le tre Accademie e del primo anno di applicazione presso le Accademie navale di Livorno e aeronautica di Caserta sono emanate e, occorrendo, modificate, con decreto Reale, su proposta dei Ministri interessati, di concerto con quelli dell'educazione nazionale e delle finanze.