Art. 26. (Art. 2, R. decreto-legge 7 ottobre 1926, n. 1977). Nel corso di studi propedeutici per l'ingegneria gli studenti sono tenuti a frequentare ed a sostenere gli esami di profitto nelle seguenti discipline: analisi algebrica ed infinitesimale geometria analitica e descrittiva con elementi di proiettiva; fisica sperimentale (corso biennale); chimica generale inorganica con elementi di chimica organica; meccanica razionale; disegno di ornato e di architettura (corso biennale). Le norme relative alla ripartizione dei detti insegnamenti nei due anni di corso ed agli esami di profitto sono contenute negli statuti delle Universita' e degl'Istituti superiori di ingegneria.