(Testo unico-art. 26)
                              Art. 26. 
 
         (Art. 2, R. decreto-legge 7 ottobre 1926, n. 1977). 
 
  Nel corso di studi propedeutici per l'ingegneria gli studenti  sono
tenuti a frequentare ed a  sostenere  gli  esami  di  profitto  nelle
seguenti discipline: 
  analisi  algebrica  ed   infinitesimale   geometria   analitica   e
descrittiva con elementi di proiettiva; 
  fisica sperimentale (corso biennale); 
  chimica generale inorganica con elementi di chimica organica; 
  meccanica razionale; 
  disegno di ornato e di architettura (corso biennale). 
  Le norme relative alla ripartizione dei detti insegnamenti nei  due
anni di corso ed agli esami di profitto sono contenute negli  statuti
delle Universita' e degl'Istituti superiori di ingegneria.