(Dell'assegno bancario, dell'assegno circolare e di alcuni titoli speciali dell'istituto di emissione-art. 43)
                              Art. 43. 
 
  L'assegno bancario emesso con la clausola  «non  trasferibile»  non
puo' essere pagato se non al prenditore o,  a  richiesta  di  costui,
accreditato nel suo conto corrente. Questi non puo' girare  l'assegno
se non ad un banchiere per l'incasso, il quale non puo' ulteriormente
girarlo. Le girate apposte nonostante il divieto  si  hanno  per  non
scritte. La cancellazione della clausola si ha per non avvenuta. 
 
  Colui che paga un assegno non trasferibile a  persona  diversa  dal
prenditore o dal  banchiere  giratario  per  l'incasso  risponde  del
pagamento. 
 
  La clausola  «non  trasferibile»  deve  essere  apposta  anche  dal
banchiere su richiesta del cliente. 
 
  La stessa clausola puo' essere apposta da un girante con i medesimi
effetti. 
 
  Le disposizioni del presente articolo si  applicano  soltanto  agli
assegni pagabili nel territorio del Regno o  nei  territori  soggetti
alla sovranita' italiana.