(Dell'assegno bancario, dell'assegno circolare e di alcuni titoli speciali dell'istituto di emissione-art. 43)
Art. 43.
L'assegno bancario emesso con la clausola «non trasferibile» non
puo' essere pagato se non al prenditore o, a richiesta di costui,
accreditato nel suo conto corrente. Questi non puo' girare l'assegno
se non ad un banchiere per l'incasso, il quale non puo' ulteriormente
girarlo. Le girate apposte nonostante il divieto si hanno per non
scritte. La cancellazione della clausola si ha per non avvenuta.
Colui che paga un assegno non trasferibile a persona diversa dal
prenditore o dal banchiere giratario per l'incasso risponde del
pagamento.
La clausola «non trasferibile» deve essere apposta anche dal
banchiere su richiesta del cliente.
La stessa clausola puo' essere apposta da un girante con i medesimi
effetti.
Le disposizioni del presente articolo si applicano soltanto agli
assegni pagabili nel territorio del Regno o nei territori soggetti
alla sovranita' italiana.