(Testo unico di leggi sulle acque e sugli impianti elettrici-art. 107)
                              Art. 107. 
 
  La trasmissione e distribuzione  dell'energia  elettrica,  comunque
prodotta,  sono  disciplinate  dalle  disposizioni   degli   articoli
seguenti. 
 
  La trasmissione dei segnali e delle parole  e'  regolata  da  leggi
speciali.