Art. 108. Le linee di trasmissione e distribuzione di energia elettrica aventi tensione non inferiore a 5000 volta sono autorizzate dal Ministro dei lavori pubblici. Il Ministro dei lavori pubblici puo' subordinare l'autorizzazione alla osservanza di speciali obblighi per la tutela degli interessi generali connessi alla trasmissione e distribuzione dell'energia elettrica. Spetta al Prefetto, sentito l'ufficio del Genio Civile, di autorizzare l'impianto di linee di trasmissione e distribuzione dell'energia elettrica di tensione inferiore a quella suindicata. Contro il provvedimento del Prefetto e' ammesso ricorso al Ministro dei lavori pubblici, il quale decide sentito il Consiglio Superiore. Per elettrodotti di sviluppo non superiore a quindici chilometri e con tensione di esercizio non maggiore di 15.000 volta, da costruirsi per esclusivo uso e fine militare, provvedono direttamente i Ministri militari, d'intesa, ove occorra, con le altre Autorita' interessate.