(Testo unico di leggi sulle acque e sugli impianti elettrici-art. 108)
                              Art. 108. 
 
  Le linee di  trasmissione  e  distribuzione  di  energia  elettrica
aventi tensione non inferiore  a  5000  volta  sono  autorizzate  dal
Ministro dei lavori pubblici. 
 
  Il Ministro dei lavori pubblici puo'  subordinare  l'autorizzazione
alla osservanza di speciali obblighi per la  tutela  degli  interessi
generali connessi  alla  trasmissione  e  distribuzione  dell'energia
elettrica. 
 
  Spetta  al  Prefetto,  sentito  l'ufficio  del  Genio  Civile,   di
autorizzare l'impianto  di  linee  di  trasmissione  e  distribuzione
dell'energia elettrica di tensione inferiore a quella suindicata. 
 
  Contro il provvedimento del Prefetto e' ammesso ricorso al Ministro
dei lavori pubblici, il quale decide sentito il Consiglio Superiore. 
 
  Per elettrodotti di sviluppo non superiore a quindici chilometri  e
con tensione di esercizio non maggiore di 15.000 volta, da costruirsi
per esclusivo uso e fine militare, provvedono direttamente i Ministri
militari, d'intesa, ove occorra, con le altre Autorita' interessate.