(Testo unico di leggi sulle acque e sugli impianti elettrici-art. 109)
                              Art. 109. 
 
  Entro un anno dall'entrata in vigore  della  presente  legge  tutti
coloro che posseggono od esercitano impianti  di  energia  elettrica,
comunque prodotta, a scopo sia privato, sia  pubblico,  o  che  siano
proprietari od esercenti di condutture destinate alla trasmissione  e
distribuzione  di  energia  elettrica  debbono  farne   denuncia   al
Ministero dei lavori pubblici. 
 
  In base a tali denuncie,  il  Ministero  redige  l'elenco  generale
delle centrali di produzione idro e termo elettriche, delle linee  di
trasmissione e distribuzione,  delle  stazioni  di  trasformazione  e
sezionamento. 
 
  L'elenco  e'  reso  di  pubblica  ragione  e  tenuto  al  corrente.
L'iscrizione in esso equivale per ogni effetto alla autorizzazione di
cui  alle  presenti  norme  per  gli  impianti  di   trasmissione   e
distribuzione eseguiti prima dell'entrata in  vigore  della  presente
legge,  fermi  restando  gli   obblighi   gia'   assunti   verso   le
amministrazioni pubbliche interessate.