(Testo unico di leggi sulle acque e sugli impianti elettrici-art. 110)
                              Art. 110. 
 
  Chi intenda fare studi  per  la  compilazione  di  un  progetto  di
impianto di condutture elettriche e debba percio' entrare  nei  fondi
altrui, ove non ottenga il consenso  dei  proprietari,  puo'  esservi
autorizzato dall'ingegnere capo dell'ufficio del Genio  Civile  nella
cui circoscrizione sono situati i fondi. 
 
  Chi ottenga tale autorizzazione deve servirsene nel modo che riesca
meno pregiudizievole per il proprietario del fondo ed e' obbligato  a
risarcirlo di qualunque danno arrecatogli. 
 
  Per introdursi nel  recinto  di  una  ferrovia  o  tramvia,  devono
osservarsi le prescrizioni stabilite dalla amministrazione esercente.
Per introdursi negli immobili militari o che siano in  consegna  alle
Autorita'  militari,  occorre  apposita  autorizzazione  data   dalle
Autorita' medesime e l'accesso e' subordinato alle loro prescrizioni. 
 
  Per assicurare il risarcimento degli eventuali  danni,  l'ingegnere
capo dell'ufficio del Genio Civile puo' prescrivere al richiedente il
preventivo deposito di una somma adeguata. 
 
  La  liquidazione  dei  danni  e'  fatta,  in  difetto  di  accordo,
dall'ingegnere capo dell'ufficio del Genio Civile, senza  pregiudizio
dell'azione innanzi all'Autorita' giudiziaria. 
 
  L'azione non  puo'  promuoversi  trascorsi  sessanta  giorni  dalla
notificazione del provvedimento di liquidazione. 
 
  Sono  per  il  resto  applicabili  in   materia   le   disposizioni
dell'articolo  8  della  legge  23  giugno  1865,  n.   2359,   sulle
espropriazioni per pubblica utilita'.