Art. 111. Le domande di autorizzazione per costruzione di nuove linee o per varianti a quelle esistenti, corredate dal piano tecnico delle opere da costruire sono presentate al Prefetto o al Ministro dei lavori pubblici, secondo la rispettiva competenza, per tramite dell'ufficio del Genio Civile, il quale, ove non abbiano gia' provveduto i richiedenti, ne da' notizia alle autorita' di cui all'articolo 120 ed al pubblico mediante avviso nel Foglio degli annunzi legali della provincia. La domanda rimane depositata presso l'ufficio del Genio Civile, a disposizione delle autorita' suddette e del pubblico, durante l'istruttoria. Copia della domanda e del progetto e' trasmessa al Ministro delle comunicazioni perche' ne disponga l'immediato esame da parte degli uffici dipendenti sia per quanto riguarda gli attraversamenti, gli accostamenti e gli appoggi, sia per quanto concerne l'influenza generale della linea sul servizio telegrafico e telefonico.