(Testo unico di leggi sulle acque e sugli impianti elettrici-art. 111)
                              Art. 111. 
 
  Le domande di autorizzazione per costruzione di nuove linee  o  per
varianti a quelle esistenti, corredate dal piano tecnico delle  opere
da costruire sono presentate al Prefetto o  al  Ministro  dei  lavori
pubblici, secondo la rispettiva competenza, per tramite  dell'ufficio
del Genio Civile,  il  quale,  ove  non  abbiano  gia'  provveduto  i
richiedenti, ne da' notizia alle autorita' di cui all'articolo 120 ed
al pubblico mediante avviso nel Foglio  degli  annunzi  legali  della
provincia. 
 
  La domanda rimane depositata presso l'ufficio del Genio  Civile,  a
disposizione  delle  autorita'  suddette  e  del  pubblico,   durante
l'istruttoria. Copia della domanda e del  progetto  e'  trasmessa  al
Ministro delle comunicazioni perche' ne disponga l'immediato esame da
parte  degli  uffici  dipendenti  sia   per   quanto   riguarda   gli
attraversamenti, gli accostamenti  e  gli  appoggi,  sia  per  quanto
concerne l'influenza generale della linea sul servizio telegrafico  e
telefonico.