(Testo unico di leggi sulle acque e sugli impianti elettrici-art. 112)
                              Art. 112. 
 
  Entro trenta giorni dall'avvenuta pubblicazione  nel  Foglio  degli
annunzi  legali  chiunque  vi   abbia   interesse   puo'   presentare
osservazioni e opposizioni all'ufficio del Genio Civile. 
 
  Le autorita' di cui all'art. 120 devono comunicare all'ufficio  del
Genio  Civile  le  loro  eventuali  osservazioni  e   opposizioni   e
specificare le condizioni a cui intendono  che  l'autorizzazione  sia
vincolata. 
 
  Sul  merito  delle  domande  e  sulle   opposizioni   e   richieste
pervenutegli, il  Genio  Civile  riferisce  al  Ministro  dei  lavori
pubblici o al Prefetto secondo la rispettiva competenza.