Art. 113. Nei casi d'urgenza puo' essere autorizzato in via provvisoria l'inizio delle costruzioni delle linee di trasmissione e distribuzione per le parti che non riguardino opere pubbliche e quando sia intervenuto il consenso di massima del Ministero delle comunicazioni che puo' essere subordinato a condizioni da precisare non oltre tre mesi dalla presentazione dei progetti. Per le parti riguardanti opere pubbliche e zone militarmente importanti, l'autorizzazione provvisoria deve essere pure subordinata al consenso di massima delle autorita' interessate a mente dell'art. 120. L'autorizzazione provvisoria e' accordata: a) dal Ministro dei lavori pubblici, sentito il Consiglio Superiore, per le linee la cui tensione normale di' esercizio e' uguale o superiore a sessantamila volta; b) dall'ingegnere capo del Genio Civile, che ne riferira' immediatamente al Ministero dei lavori pubblici, per le linee la cui tensione e' superiore a 5000 ed inferiore a 60.000 volta; c) dal Prefetto, sentito l'ufficio del Genio civile, per le linee non superiori a 5000 volta. Per ottenere l'autorizzazione provvisoria il richiedente deve obbligarsi, con congrua cauzione, da depositare alla Cassa depositi e prestiti, ad adempiere alle prescrizioni e condizioni che saranno stabilite nel decreto di autorizzazione definitiva o a demolire le opere in caso di negata autorizzazione.