(Testo unico di leggi sulle acque e sugli impianti elettrici-art. 113)
                              Art. 113. 
 
  Nei casi d'urgenza  puo'  essere  autorizzato  in  via  provvisoria
l'inizio  delle   costruzioni   delle   linee   di   trasmissione   e
distribuzione per le parti  che  non  riguardino  opere  pubbliche  e
quando sia intervenuto il consenso di  massima  del  Ministero  delle
comunicazioni che puo' essere subordinato a condizioni  da  precisare
non oltre tre mesi dalla presentazione dei progetti. 
 
  Per le  parti  riguardanti  opere  pubbliche  e  zone  militarmente
importanti, l'autorizzazione provvisoria deve essere pure subordinata
al consenso di massima delle autorita' interessate a mente  dell'art.
120. 
 
  L'autorizzazione provvisoria e'  accordata:  a)  dal  Ministro  dei
lavori pubblici, sentito il Consiglio Superiore, per le linee la  cui
tensione normale di' esercizio e' uguale o superiore  a  sessantamila
volta; b) dall'ingegnere capo del  Genio  Civile,  che  ne  riferira'
immediatamente al Ministero dei lavori pubblici, per le linee la  cui
tensione e' superiore a 5000 ed inferiore  a  60.000  volta;  c)  dal
Prefetto, sentito l'ufficio  del  Genio  civile,  per  le  linee  non
superiori a 5000 volta. 
 
  Per  ottenere  l'autorizzazione  provvisoria  il  richiedente  deve
obbligarsi, con congrua cauzione, da depositare alla Cassa depositi e
prestiti, ad adempiere alle prescrizioni  e  condizioni  che  saranno
stabilite nel decreto di autorizzazione definitiva o  a  demolire  le
opere in caso di negata autorizzazione.