Art. 114. Quando il Ministero delle comunicazioni si sia pronunciato in senso contrario alla domanda presentata o il richiedente non creda di poter accettare le condizioni formulate dal Ministero stesso, l'autorizzazione definitiva o provvisoria all'impianto delle linee e' data con decreto del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con quello delle comunicazioni sentito il Consiglio Superiore dei lavori pubblici.