(Testo unico di leggi sulle acque e sugli impianti elettrici-art. 114)
                              Art. 114. 
 
  Quando il Ministero delle comunicazioni si sia pronunciato in senso
contrario alla domanda presentata o il richiedente non creda di poter
accettare   le   condizioni   formulate   dal    Ministero    stesso,
l'autorizzazione definitiva o provvisoria all'impianto delle linee e'
data con decreto del Ministro dei lavori pubblici,  di  concerto  con
quello delle comunicazioni sentito il Consiglio Superiore dei  lavori
pubblici.