(Testo unico di leggi sulle acque e sugli impianti elettrici-art. 116)
                              Art. 116. 
 
  Ottenuto  il  decreto  di  autorizzazione   alla   linea   con   la
dichiarazione di pubblica utilita' delle opere,  l'interessato  deve,
entro  il  termine  prescritto   nel   decreto   stesso,   presentare
all'ufficio del Genio Civile i piani particolareggiati di quei tratti
di linea interessanti la proprieta' privata,  rispetto  ai  quali  e'
necessario procedere a termini della legge 25 giugno 1865, n. 2359. 
 
  Tali piani devono soddisfare alle condizioni stabilite dall'art. 16
della citata legge. 
 
  Per l'ulteriore procedura, come per la dichiarazione di urgenza  ed
indifferibilita', valgono le disposizioni dell'art. 33 della presente
legge.