Art. 116. Ottenuto il decreto di autorizzazione alla linea con la dichiarazione di pubblica utilita' delle opere, l'interessato deve, entro il termine prescritto nel decreto stesso, presentare all'ufficio del Genio Civile i piani particolareggiati di quei tratti di linea interessanti la proprieta' privata, rispetto ai quali e' necessario procedere a termini della legge 25 giugno 1865, n. 2359. Tali piani devono soddisfare alle condizioni stabilite dall'art. 16 della citata legge. Per l'ulteriore procedura, come per la dichiarazione di urgenza ed indifferibilita', valgono le disposizioni dell'art. 33 della presente legge.