(Testo unico di leggi sulle acque e sugli impianti elettrici-art. 117)
                              Art. 117. 
 
  Il Ministro dei lavori pubblici, in base alle  proposte  fatta  dal
Consiglio Superiore, emana le norme  e  da'  le  disposizioni  per  i
collegamenti fra gli esistenti impianti di energia  elettrica  e  per
gli  opportuni  accordi  tra  le  diverse   imprese   produttrici   e
distributrici di energia elettrica. 
 
  Il Ministro dei lavori pubblici, su parere del Consiglio Superiore,
stabilisce  le  norme  tecniche  a   cui   devono   uniformarsi   gli
attraversamenti,  accostamenti,  appoggi   delle   linee   elettriche
interessanti opere pubbliche, le norme per gli  impianti  esterni  ed
interni, per i macchinari ed i materiali  elettrici,  nonche'  quelle
per i soccorsi di urgenza ai colpiti dalle correnti elettriche. 
 
  Le norme speciali che  riguardano  le  interferenze  con  ferrovie,
tramvie,  linee  elettriche  costruite   dall'Amministrazione   delle
ferrovie dello Stato in servizio  delle  linee  ferroviarie  da  essa
esercitate,  funicolari   e   teleferiche,   linee   telegrafiche   e
telefoniche  e  aerei  radio-telegrafici  e  radio  telefonici   sono
stabilite dal Ministro delle comunicazioni ed emanate di concerto col
Ministro dei lavori pubblici.