Art. 118. Le domande di concessione d'acqua pubblica per impianti di produzione d'energia elettrica superiore a 5000 cavalli nominali devono essere accompagnate da un sommario programma elettrico, che comprenda, oltre i dati elettrici delle centrali progettate, lo schema delle linee elettriche da costruire e costruite che dovranno trasportare la energia prodotta dalle nuove centrali, l'indicazione delle regioni e zone che con tale energia s'intendono servite e la dimostrazione delle necessita' dell'energia stessa in tali regioni e zone, in rapporto alle altre forniture gia' in atto ed ai nuovi impieghi previsti. Ove il richiedente la concessione d'acqua dimostri di non poter presentare il programma elettrico insieme alla domanda di concessione, e' in facolta' del Ministro dei lavori pubblici, sentito il Consiglio Superiore, di consentire la presentazione del programma insieme al progetto esecutivo dell'impianto idroelettrico. In caso di concessioni d'impianti idroelettrici non ancora attuati, il Ministro dei lavori pubblici puo' condizionare il nulla osta, di cui all'art. 20 della presente legge, alla presentazione ed approvazione del programma elettrico.