(Testo unico di leggi sulle acque e sugli impianti elettrici-art. 118)
                              Art. 118. 
 
  Le  domande  di  concessione  d'acqua  pubblica  per  impianti   di
produzione d'energia elettrica  superiore  a  5000  cavalli  nominali
devono essere accompagnate da un sommario  programma  elettrico,  che
comprenda, oltre i  dati  elettrici  delle  centrali  progettate,  lo
schema delle linee elettriche da costruire e costruite  che  dovranno
trasportare la energia prodotta dalle nuove  centrali,  l'indicazione
delle regioni e zone che con tale energia s'intendono  servite  e  la
dimostrazione delle necessita' dell'energia stessa in tali regioni  e
zone, in rapporto alle altre forniture  gia'  in  atto  ed  ai  nuovi
impieghi previsti. 
 
  Ove il richiedente la concessione d'acqua  dimostri  di  non  poter
presentare  il  programma   elettrico   insieme   alla   domanda   di
concessione, e' in facolta' del Ministro dei lavori pubblici, sentito
il Consiglio Superiore, di consentire la presentazione del  programma
insieme al progetto esecutivo dell'impianto idroelettrico. 
 
  In caso di concessioni d'impianti idroelettrici non ancora attuati,
il Ministro dei lavori pubblici puo' condizionare il nulla  osta,  di
cui  all'art.  20  della  presente  legge,  alla   presentazione   ed
approvazione del programma elettrico.